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ULTIMO AGGIORNAMENTO - AMBASCIATA D'ITALIA A LIMA

1. Ingressi in Perù


Si segnala che in data odierna è stato pubblicato un nuovo Decreto Supremo del Presidente della Repubblica del Perù, n. 4/2021, che stabilisce, all’art. 4, il divieto di ingresso in Perù fino al 31 gennaio 2021 per tutti gli stranieri non residenti in Perù provenienti dall’Europa o dal Sud Africa o che ivi abbiano realizzato uno scalo negli ultimi 14 giorni di calendario.

Sono escluse da tale divieto e dall’obbligo generale di quarantena di 14 giorni le seguenti categorie: equipaggi di aereonavi, missioni speciali di tipo politico, medico o di polizia, personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate in Perù, personale inviato per prestare aiuto umanitario o comunque coinvolto in progetti di cooperazione internazionale. Parimenti, sono esclusi lavoratori stranieri di imprese o istituzioni operanti in Perù che necessitano di tali lavoratori/professionisti per l’esercizio delle loro funzioni. Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione di Salute Internazionale del Ministero della Salute peruviana l’arrivo di tali persone con un preavviso di almeno 72 ore.

Sono permesse le connessioni aeroportuali entro le 16 ore purché i viaggiatori non escano dall’area dei transiti dell’aeroporto internazionale Jorge Chavez di Lima.


2. Ingressi in Italia

Si segnala che il DPCM 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo pp.vv., ha disposto la proroga delle restrizioni attualmente in vigore per l’ingresso in Italia (segnatamente artt. 6, 7, 8).

Invitando gli interessati a prendere attenta visione di tale normativa, si ricorda che e’ consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E nei quattordici giorni antecedenti, solo se ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la apposita autodichiarazione:


a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f);

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h);

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.


E’ fatto in ogni caso obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all’elenco E, tra cui il Perù, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:


a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con mezzo privato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella autocertificazione sopra indicata.

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